Da quando la legge sulla concorrenza del 2017, modificando il Codice delle assicurazioni, ha previsto la possibilità di installare la scatola nera sulle auto al fine di definire le responsabilità in caso di incidenti stradali, ci si interroga sul valore probatorio che viene attribuito al report dell’apparecchio nell’eventualità, non remota del sorgere di una controversia. Se da una parte la normativa che il report dell’apparecchio costituisce piena prova, alla controparte non resta che la contro prova atta a dimostrare un eventuale mal funzionamento o una manomissione, ma come è chiaro, non essendo nelle disponibilità della controparte il veicolo, tantomeno l’apparecchio, sembra questo il discorso del cane che si morde la coda. In aggiunta, lo stesso Gps – come dimostrato da alcuni studi dell’ associazione nazionale degli esperti infortunistica stradale – potrebbe “disconnettersi” dal satellite e non rilevare, in modo continuo, la posizione del veicolo. Difatti il il rilevamento dei veicoli col Gps è condizionato dalla rilevazione del segnale proveniente dal satellite. Con la conseguenza che la scatola nera non sarebbe sempre attendibile o precisa. Tuttavia appaiono corrette sia l’interpretazione che le linee guida tracciate dal Giudice di Pace di Cerignola (FO) con sentenza N.147/2019 che in buona sostanza afferma: “i dati della scatola nera possono essere disattesi specie se tutti gli altri elementi probatori dimostrano stretta compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni lamentati dalla parte lesa”. Nel caso di specie, il giudice, ha imposto il risarcimento per l’investimento di un pedone anche se, in base al report della scatola nera, in quel momento l’auto danneggiante era parcheggiata altrove.
