Nei casi di incidenti autonomi, la RC obbligatoria, copre solo i possibili passeggeri (cosiddetti ‘terzi trasportati’). Ovvero, se un conducente si ritrova in un sinistro senza il coinvolgimento di altre vetture e a bordo con lui c’erano altre persone, la sua assicurazione dovrà pagare gli eventuali danni subiti dai passeggeri. Per il conducente non è previsto invece nessun risarcimento, perché la polizza di responsabilità civile copre il proprietario dell’auto, e di qualsiasi altro veicolo a motore, esclusivamente da tutti i danni procurati a terzi, per sua colpa, durante la circolazione. Non quelli dunque, che ha procurato a se stesso, nel caso di un sinistro autonomo. Per ovviare a questo problema basterebbe attivare una garanzia accessoria relativa agli infortuni del conducente che nei casi di incidenti autonomi potrà richiedere un indennizzo relativo a rimborso spese mediche, diaria di ricovero per ogni giorno di degenza ospedaliera, ’invalidità permanente e decesso, nei limiti dei massimali previsti. Resta inteso che ci sono alcuni casi particolari in cui, il conducente È esente da responsabilità e che possono essere indennizzabili. Vedi i casi di insidie stradali o di turbativa. In cui la responsabilità è attribuibile a terzi in buona sostanza.