Per stabilire di chi è la colpa in caso di incidenti stradali si parte da una presunzione di pari responsabilità: entrambi gli automobilisti si presumono corresponsabili al 50%. Così, ciascuno potrà ottenere non più della metà del risarcimento per i danni subiti a meno che non dimostri:
1. che l’altro conducente abbia effettuato delle infrazioni al Codice della strada;
2. che il comportamento di quest’ultimo non era prevedibile e, di conseguenza, lo scontro non era evitabile.
Solo nel caso in cui vengano fornite entrambe le prove si passa ad un’imputazione di responsabilità esclusiva a carico di uno solo dei conducenti.
Dimostrare, però, l’inevitabilità dello scontro – ovvero la non prevedibilità dell’altrui violazione è particolarmente difficile, ragion per cui la Cassazione ritiene sufficiente anche una semplice “presunzione”.
Ad esempio, il fatto che sia intervenuta la polizia e non abbia elevato alcuna sanzione al conducente del veicolo in questione implica l’assenza di sue responsabilità. Ed ancora, la prevedibilità può derivare dal fatto che la vittima stesse percorrendo una strada in condizioni di perfetta visibilità ad una velocità di poco superiore a quella consentita, situazione che consente, in generale, di avvistare l’auto altrui.
Può essere responsabile dell’incidente chi non lo ha causato?
Alla luce di quanto detto, si comprende che è possibile negare il risarcimento all’automobilista che non ha causato l’incidente se questi, comunque, poteva evitarlo. L’utente della strada – dice la Cassazione – è responsabile anche della condotta imprudente altrui, quando questa rientri nel limite della prevedibilità in base al caso specifico.
[Cass. sent. n. 29544/19 dell’8.09.2019]