Allacciare sempre la cintura di sicurezza

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico. Interessante la decisione presa dalla Corte di Cassazione che,

con la sentenza N. 21747 del 27/08/2019 conferma la decisione dei giudici del merito che avevano stabilito una riduzione del 30% nel risarcimento del danno, alla parte lesa, poiché al momento dell’impatto, in relazione ad un sinistro auto, la stessa, non indossava la cintura di sicurezza. Ulteriore motivo per il quale, qualora si avessero ancora dubbi, bisogna sempre allacciare la cintura di sicurezza.

Riassumendo:

  • è una questione di sicurezza, contribuisce a salvarci la vita nell’eventualità di un incidente;
  • è previsto dal codice della strada;
  • ci garantisce un pieno risarcimento del danno, qualora avessimo ragione.
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Il risarcimento dei danni lievi alle persone nei sinistri stradali

Andare al pronto soccorso dopo un incidente può essere utile, quanto meno per avere elementi probatori da fornire alla compagnia assicurativa al fine di ottenere il giusto risarcimento.

Quando manca una corretta documentazione medica non è possibile chiedere all’assicurazione il risarcimento per i danni alle persone causati da incidenti stradali. Anche seda un punto di vista di legge, però, nessuna norma impone di andare al pronto soccorso o di sottoporsi a cure mediche a seguito di un sinistro stradale.

È facile intuire come anche nel caso di un incidente stradale apparentemente banale, sia opportuno recarsi al pronto soccorso per accertare la presenza di eventuali danni alla persona anche se di lieve entità. Se al pronto soccorso verranno effettivamente riscontrati danni alla persona dovuti al sinistro stradale verrà rilasciata la documentazione medica che sarà poi necessaria per richiedere all’assicurazione il risarcimento dei danni, tramite un apposito iter che si concluderà in sede di valutazione medico legale.

È fondamentale non tentare di aggravare le conseguenze dei danni alla persona eventualmente riscontrati con l’intento poi di conseguire un maggiore indennizzo da parte dell’assicurazione. Così facendo si commette reato e si rischia di essere denunciati per fraudolento danneggiamento: Art. 642 Codice penale, con la conseguenza di dover affrontare poi un procedimento penale che potrebbe concludersi con una condanna alla reclusione da uno a cinque anni.

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Nell’eventualità di un incidente autonomo, l’assicurazione risarcisce i danni?

Nei casi di incidenti autonomi, la RC obbligatoria, copre solo i possibili passeggeri (cosiddetti ‘terzi trasportati’). Ovvero, se un conducente si ritrova in un sinistro senza il coinvolgimento di altre vetture e a bordo con lui c’erano altre persone, la sua assicurazione dovrà pagare gli eventuali danni subiti dai passeggeri. Per il conducente non è previsto invece nessun risarcimento, perché la polizza di responsabilità civile copre il proprietario dell’auto, e di qualsiasi altro veicolo a motore, esclusivamente da tutti i danni procurati a terzi, per sua colpa, durante la circolazione. Non quelli dunque, che ha procurato a se stesso, nel caso di un sinistro autonomo. Per ovviare a questo problema basterebbe attivare una garanzia accessoria relativa agli infortuni del conducente che nei casi di incidenti autonomi potrà richiedere un indennizzo relativo a rimborso spese mediche, diaria di ricovero per ogni giorno di degenza ospedaliera, ’invalidità permanente e decesso, nei limiti dei massimali previsti. Resta inteso che ci sono alcuni casi particolari in cui, il conducente È esente da responsabilità e che possono essere indennizzabili. Vedi i casi di insidie stradali o di turbativa. In cui la responsabilità è attribuibile a terzi in buona sostanza.

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Come viene stabilito di chi è la colpa in caso di incidenti stradali?

Per stabilire di chi è la colpa in caso di incidenti stradali si parte da una presunzione di pari responsabilità: entrambi gli automobilisti si presumono corresponsabili al 50%. Così, ciascuno potrà ottenere non più della metà del risarcimento per i danni subiti a meno che non dimostri:
1. che l’altro conducente abbia effettuato delle infrazioni al Codice della strada;
2. che il comportamento di quest’ultimo non era prevedibile e, di conseguenza, lo scontro non era evitabile.
Solo nel caso in cui vengano fornite entrambe le prove si passa ad un’imputazione di responsabilità esclusiva a carico di uno solo dei conducenti.
Dimostrare, però, l’inevitabilità dello scontro – ovvero la non prevedibilità dell’altrui violazione è particolarmente difficile, ragion per cui la Cassazione ritiene sufficiente anche una semplice “presunzione”.
Ad esempio, il fatto che sia intervenuta la polizia e non abbia elevato alcuna sanzione al conducente del veicolo in questione implica l’assenza di sue responsabilità. Ed ancora, la prevedibilità può derivare dal fatto che la vittima stesse percorrendo una strada in condizioni di perfetta visibilità ad una velocità di poco superiore a quella consentita, situazione che consente, in generale, di avvistare l’auto altrui.

Può essere responsabile dell’incidente chi non lo ha causato?
Alla luce di quanto detto, si comprende che è possibile negare il risarcimento all’automobilista che non ha causato l’incidente se questi, comunque, poteva evitarlo. L’utente della strada – dice la Cassazione – è responsabile anche della condotta imprudente altrui, quando questa rientri nel limite della prevedibilità in base al caso specifico.
[Cass. sent. n. 29544/19 dell’8.09.2019]

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Multe e sinistri stradali: vale più la dichiarazione di un pubblico ufficiale o quella di un testimone?

Sarebbe intuitivo pensare che la parola di un pubblico ufficiale, valga di più di quella di un comune cittadino. Tuttavia ciò non vale per qualsiasi dichiarazione. Quindi, nel momento in cui si intenderà contestare un verbale a seguito di un incidente stradale sarà necessario definire con attenzione quali elementi è possibile sottoporre a critica e quali, no. Il verbale delle Forze dell’Ordine fa “piena prova” solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Se fa piena prova significa che vale più la dichiarazione del pubblico ufficiale che quella di un testimone. Con la conseguenza che, in caso di incidente stradale, se la polizia stradale o municipale dovesse multare uno degli automobilisti questi si vedrà in pugno meno chance di ottenere il risarcimento. Viceversa, se gli agenti ritengono di non multare un veicolo, il relativo proprietario avrà diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa.

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Quando la scatola nera costituisce piena prova in caso di richiesta risarcimento danni?

Da quando la legge sulla concorrenza del 2017, modificando il Codice delle assicurazioni, ha previsto la possibilità di installare la scatola nera sulle auto al fine di definire le responsabilità in caso di incidenti stradali, ci si interroga sul valore probatorio che viene attribuito al report dell’apparecchio nell’eventualità, non remota del sorgere di una controversia. Se da una parte la normativa che il report dell’apparecchio costituisce piena prova, alla controparte non resta che la contro prova atta a dimostrare un eventuale mal funzionamento o una manomissione, ma come è chiaro, non essendo nelle disponibilità della controparte il veicolo, tantomeno l’apparecchio, sembra questo il discorso del cane che si morde la coda. In aggiunta, lo stesso Gps – come dimostrato da alcuni studi dell’ associazione nazionale degli esperti infortunistica stradale – potrebbe “disconnettersi” dal satellite e non rilevare, in modo continuo, la posizione del veicolo. Difatti il il rilevamento dei veicoli col Gps è condizionato dalla rilevazione del segnale proveniente dal satellite. Con la conseguenza che la scatola nera non sarebbe sempre attendibile o precisa. Tuttavia appaiono corrette sia l’interpretazione che le linee guida tracciate dal Giudice di Pace di Cerignola (FO) con sentenza N.147/2019 che in buona sostanza afferma: “i dati della scatola nera possono essere disattesi specie se tutti gli altri elementi probatori dimostrano stretta compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni lamentati dalla parte lesa”. Nel caso di specie, il giudice, ha imposto il risarcimento per l’investimento di un pedone anche se, in base al report della scatola nera, in quel momento l’auto danneggiante era parcheggiata altrove.

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Maltempo e danni da insidie stradali: quando il risarcimento è dovuto?

Con l’estate che volge al termine ed i primi temporali già arrivati, ritorna in auge la problematica delle insidie stradali, spesso causa di incidenti stradali, anche quando si guida il proprio veicolo con diligenza ed attenzione, coscienti che guadare uno specchio d’acqua potrebbe comportare seri danni al motore dell’auto, costituisce, regola di prudenza evitare di esporre il mezzo a pericolo. Di conseguenza, chi volontariamente fa transitare il veicolo in una vistosa pozza d’acqua, magari solo per il piacere di veder schizzare l’acqua ai bordi e poi, però, finisce in una buca stradale coperta dall’acqua stessa, otterrà un risarcimento a metà. Si applicherà, infatti, un concorso di colpa in ragione della responsabilità commessa dal danneggiato stesso. Diversamente, se la pozza con relativa buca sotto è inevitabile o così piccola da non poter essere individuabile per tempo e non si riesce ad evitare la caduta ed il relativo danno, è dovuto il risarcimento integrale. Risarcimento dovuto da chi avrebbe dovuto mettere in sicurezza la sede stradale e non lo ha fatto.

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Quali sono le cause principali degli incidenti stradali?

Da uno studio condotto dall’organizzazione Piepoli, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su commissione di ANAS S.p.A. vengono resi noti da quest’ultima i dati che rivelano la causa principale degli incidenti stradali, ovvero, la distrazione. Indotta, da una parte, da quelli che sono i cosiddetti fattori fisiologici/soggettivi come eccessiva stanchezza, mancanza di sonno, stile di vita non regolare, alterazione dei ritmi sonno-veglia. Dall’altra, emerge con chiarezza che la causa principale che induce alla distrazione e dunque conseguentemente agli incidenti stradali è l’uso eccessivo dello smartphone, che distoglie totalmente l’attenzione dalla guida. Ad onor del vero, il fenomeno, purtroppo, non riguarda solamente gli automobilisti, ma addirittura motociclisti e ciclisti. Quindi, distrazione ed irresponsabilità e per la propria incolumità e per quella altrui.
Dato che i fattori soggettivi rivestono un grande peso nel verificarsi di eventi come gli incidenti stradali, sta emergendo una necessità di maggiore informazione, a tutti i livelli, sull’importanza delle condizioni psicologiche mentre si è alla guida. Infatti, gli stati emotivi alterati, lo stress, il nervosismo, vanno opportunamente mantenuti sotto controllo. Soprattutto nel traffico cittadino, sono proprio gli stati psicologici instabili le maggiori cause del non rispetto del codice della strada, dell’esplodere di fenomeni di irrazionalità alla guida e del verificarsi di incidenti purtroppo anche mortali. Di non secondo conto è stato in questo stesso studio, l’osservazione dell’influenza che hanno l’assunzione delle sostanze stupefacenti e alcool che, alterando lo stato di coscienza, aumentano in maniera esponenziale le probabilità del verificarsi di incidenti mortali e situazioni pericolose sulle strade. Come abbiamo avuto notizia in svariati fatti di cronaca, quest’estate.

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Adeguamento ISTAT per le lesioni di lieve entità + 0,9%

Relativamente alle lesioni di lieve entità, derivanti da incidenti stradali, sono

stati maggiorati dello 0,9% gli importi di risarcimento per il danno biologico.

Con il decreto del 22 luglio 2019 il Ministero allo Sviluppo Economico, si è

adoperato in buona sostanza nell’applicazione dell’adeguamento annuale

ISTAT, così come previsto nel codice delle assicurazioni private.

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Il pedone ha sempre ragione

Similmente al cliente, anche Il pedone ha sempre ragione.

Con sentenza N. 34406/19 dell’8 maggio, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce ed amplia un concetto risaputo, praticamente scontato. Da oggi in poi, anche nelle ipotesi di condotta imprudente a carico di un pedone che sbuca dal nulla, attraversando sulle strisce pedonali, il conducente del veicolo ha, in pratica, sempre torto. ATTENZIONE! Con tanto di accusa per omicidio stradale, e questo in ogni caso: anche se il pedone ha cambiato direzione sulle strisce, anche se ha attraversato la strada con imprudenza o in violazione delle norme sulla circolazione, per esempio, avviandosi sulla carreggiata solo in prossimità delle strisce, di notte e in un’area a scarsa illuminazione.

La ragione di questo indirizzamento è contenuta nell’art. 141 del C.d.S. e prevede che: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.

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